Vini sanniti, indicazione geografica tipica: ecco come fare

pubblicato da entroterra.org il giorno 1 Aprile 2011


Aprile 1, 2011

Sulla gazzetta Ufficiale n. 72 del 2011 è stato pubblicato il disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica “BENEVENTO” o “BENEVENTANO” .

La Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e’ riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti di seguito indicati.

a) bianchi: anche nelle categorie frizzante e passito;
b) rossi: anche nelle categorie frizzante e passito e anche nella tipologia novello;
c) rosati: anche nella categoria frizzante.

I vini ad Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni riconosciuti idonei alla coltivazione per la provincia di Benevento.
La Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia (Bianca di Candia), Merlot, Moscato bianco, Piedirosso, Sangiovese, Sciascinoso è riservata ai vini, anche nelle categorie frizzante e passito, e anche nella tipologia novello per i rossi, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%.

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Benevento» o «Beneventano» bianco a 19 tonnellate, con la specificazione del vitigno Falanghina 18 tonnellate, coda di volpe 16 tonnellate, fiano 14 tonnellate, greco 14 tonnellate, chardonnay 15 tonnellate, moscato 16 tonnellate, malvasia (bianca di Candia) 18 tonnellate.
Per i vini a Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» rosso e rosato a 18 tonnellate, con la specificazione del vitigno a 17 tonnellate.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% vol. per i bianchi; 10% vol. per i rossi; 10% vol. per i rosati; 16% vol. per i passiti.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Le operazioni di vinificazione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento, salvo l’applicazione in deroga fino al 31.12.2012 di cui D.M. MIPAAF 24 luglio 2009.
Inoltre è consentito che le predette operazioni possono avvenire anche in stabilimenti situati nell’intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.  Alla Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, riserva, scelto, selezionato, superiore e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.  E’ consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino ad Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» in recipienti fino a 60 litri.

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